Matdid, materiali didattici di italiano per stranieri a cura di Roberto Tartaglione e Giulia Grassi, Scuola d'Italiano Roma

 
 

Roberto Tartaglione  

 
LEGGE  ANTIFUMO
  

  

 La legge antifumo in vigore dal 10 gennaio 2005

   

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
23 dicembre 2003

Attuazione  dell'art.  51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
come  modificato  dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in
materia di «tutela della salute dei non fumatori».
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29-12-2003 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

decreta:
Art.1
1.  Il  presente  decreto  recepisce l'Accordo tra Stato, regioni e province  autonome  di Trento
e Bolzano sulla tutela della salute dei non  fumatori, sancito nella seduta della Conferenza 
permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome del 24 luglio 2003.
 
Art. 2
1.  Sono definiti nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del  presente  decreto,  i requisiti 
tecnici dei locali per fumatori, dei  relativi  impianti  di  ventilazione  e di ricambio d'aria e dei
modelli dei cartelli connessi al divieto di fumare.
    
Roma, 23 dicembre 2003

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Letta
Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
 

Allegato 1

REQUISITI  TECNICI  DEI LOCALI PER FUMATORI, DEI RELATIVI 
IMPIANTI DI VENTILAZIONE E DI RICAMBIO D'ARIA E DEI MODELLI 
DEI CARTELLI CONNESSI AL DIVIETO DI FUMO.



1.  I  locali riservati ai fumatori, di cui all'art. 51, comma 1,
lettera b)   della   legge  16  gennaio  2003,  n.  3  devono  essere
contrassegnati   come   tali   e  realizzati  in  modo  da  risultare
adeguatamente  separati  da altri ambienti limitrofi, dove e' vietato
fumare. A tal fine i locali per fumatori devono rispettare i seguenti
requisiti strutturali:
      a) essere delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lati;
      b) essere  dotati  di ingresso con porta a chiusura automatica,
      abitualmente in posizione di chiusura;
      c) essere  forniti  di  adeguata segnaletica, conforme a quanto
      previsto dai successivi punti 9 e 10;
      d) non rappresentare un locale obbligato di passaggio per i non
      fumatori.
2.  I  locali  per  fumatori devono essere dotati di idonei mezzi
meccanici  di  ventilazione forzata, in modo da garantire una portata
d'aria  di ricambio supplementare esterna o immessa per trasferimento
da  altri  ambienti  limitrofi  dove  e'  vietato  fumare.  L'aria di
ricambio supplementare deve essere adeguatamente filtrata. La portata
di aria supplementare minima da assicurare e' pari a 30 litri/secondo
per  ogni  persona che puo' essere ospitata nei locali in conformita'
della normativa vigente, sulla base di un indice di affollamento pari
allo  0,7  persone/mq.  All'ingresso dei locali e' indicato il numero
massimo di persone ammissibili, in base alla portata dell'impianto.
3.  I  locali per fumatori devono essere mantenuti in depressione
non inferiore a 5 Pa. (Pascal) rispetto alle zone circostanti.
4.   La  superficie  destinata  ai  fumatori  negli  esercizi  di
ristorazione,  ai  sensi dell'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n.
3,  deve  comunque  essere  inferiore  alla  meta'  della  superficie
complessiva di somministrazione dell'esercizio.
5. L'aria proveniente dai locali per fumatori non e' riciclabile,
ma  deve  essere  espulsa  all'esterno  attraverso  idonei impianti e
funzionali  aperture, secondo quanto previsto dalla vigente normativa
in  tema  di  emissioni in atmosfera esterna, nonche' dai regolamenti
comunali di igiene ed edilizi.
6.  La  progettazione,  l'installazione,  la  manutenzione  ed il
collaudo  dei  sistemi  di  ventilazione  devono essere conformi alle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di sicurezza
e  di  risparmio  energetico, come pure alle norme tecniche dell'Ente
italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano
(CEI).   I   soggetti  abilitati  sono  tenuti  a  rilasciare  idonea
dichiarazione  della  messa in opera degli impianti secondo le regole
dell'arte  ed  in conformita' dei medesimi alla normativa vigente. Ai
fini   del  necessario  controllo,  i  certificati  di  installazione
comprensivi dell'idoneita' del sistema di espulsione, e i certificati
annuali  di verifica e di manutenzione degli impianti di ventilazione
devono essere conservati a disposizione dell'autorita' competente.
7.  Nei  locali  in cui e' vietato fumare sono collocati appositi
cartelli,  adeguatamente  visibili,  che evidenziano tale divieto. Ai
fini   della   omogeneita'  sul  territorio  nazionale,  tecnicamente
opportuna,  tali  cartelli devono recare la scritta «VIETATO FUMARE»,
integrata  dalle  indicazioni  della  relativa prescrizione di legge,
delle  sanzioni  applicabili  ai  contravventori  e  dei soggetti cui
spetta  vigilare  sull'osservanza del divieto e cui compete accertare
le infrazioni.
8.  Nelle strutture con piu' locali, oltre al modello di cartello
riportato  al punto 7, da situare nei luoghi di accesso o comunque di
particolare  evidenza,  sono  adottabili cartelli con la sola scritta
«VIETATO FUMARE».
9.   I  locali  per  fumatori  sono  contrassegnati  da  appositi
cartelli,  con  l'indicazione  luminosa contenente, per le ragioni di
omogeneita' di cui al punto 7, la scritta «AREA PER FUMATORI».
10. I cartelli di cui al punto 9 sono comunque integrati da altri
cartelli  luminosi  recanti,  per le ragioni di omogeneita' di cui al
punto 7,  la  dizione:  «VIETATO  FUMARE  PER  GUASTO ALL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE»,  che si accendono automaticamente in caso di mancato o inadeguato    funzionamento    degli    impianti    di   ventilazione
supplementare,  determinando  la contestuale esclusione della scritta
indicativa dell'area riservata.
11.  Il  locale  non rispondente, anche temporaneamente, a tutte le
caratteristiche  tecniche  di  cui  ai punti precedenti non e' idoneo
all'applicazione  della  normativa  di cui all'art. 51 della legge 16
gennaio 2003, n. 3.

Legge Finanziaria 2002 - DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO - Art.52 comma 20


Art. 52.
1. I trasgressori alle disposizioni dell’articolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

2. Le persone indicate all’articolo 2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all’articolo 5, primo comma, lettera b). 3. L’obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non è trasmissibile agli eredi.